Calcola l'indennita di maternita, paternita obbligatoria e congedo parentale facoltativo: retribuzione giornaliera, importo mensile, durata e totale lordo. Aggiornato al D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022.
L'indennita di maternita è la prestazione economica erogata dall'INPS (o anticipata dal datore di lavoro) durante il periodo di congedo obbligatorio e facoltativo legato alla nascita o adozione di un figlio. La disciplina e contenuta nel D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita), aggiornato dal D.Lgs. 105/2022.
Il congedo obbligatorio dura 5 mesi e prevede un'indennita pari all'80% della retribuzione media giornaliera. La distribuzione tipica e 2 mesi prima del parto e 3 dopo, ma è possibile:
Dal 2022 (D.Lgs. 105/2022), il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, fruibili anche in modo non continuativo entro 5 mesi dalla nascita.
Ciascun genitore può fruire di un congedo parentale fino a 6 mesi, indennizzato al 30% della retribuzione. Il limite complessivo tra i due genitori e di 10 mesi, elevabile a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Le lavoratrici autonome hanno diritto all'indennita di maternita per 5 mesi all'80% calcolata sul reddito convenzionale giornaliero della propria gestione previdenziale. Non è richiesta l'astensione effettiva dal lavoro.
Ultimo aggiornamento: aprile 2026
Gli importi calcolati sono al lordo dell'IRPEF. Molti CCNL prevedono l'integrazione al 100% a carico del datore di lavoro per il congedo di maternita. Per le lavoratrici autonome l'importo può variare in base alla gestione previdenziale. Per una valutazione completà consultare un patronato o un consulente del lavoro. AvvocaTool non si assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni.