Inserisci l'importo del tributo dovuto, la data di scadenza originale e la data prevista di pagamento per calcolare sanzioni, interessi e totale da versare con il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso è l'istituto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie (omessi o tardivi versamenti, dichiarazioni infedeli) beneficiando di una riduzione delle sanzioni, a condizione che la violazione non sia già stata contestata e che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Le tipologie di ravvedimento si distinguono in base ai giorni di ritardo. Le percentuali seguenti valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, tabella dell'Agenzia delle Entrate):
Agli importi della sanzione si aggiungono gli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla data di scadenza originale alla data di effettivo pagamento, al tasso vigente stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 1284 c.c.).
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, indicando il codice tributo originario per l'imposta e i codici tributo di sanzione e interessi previsti per ciascun tributo (ad esempio 1989, 1990 e 1991 per gli interessi sul ravvedimento di IRPEF, IRES e IVA). Il nostro calcolatore determina automaticamente la tipologia di ravvedimento applicabile e fornisce il dettaglio di sanzione, interessi e totale dovuto.
Il calcolatore richiede l'importo del tributo non versato, la data di scadenza originale e la data in cui si prevede di effettuare il pagamento. La data di pagamento deve essere successiva alla scadenza: i giorni di ritardo sono la differenza tra le due date. Il campo relativo al tipo di tributo (IRPEF, IVA, IMU o altro) non modifica il calcolo, che dipende soltanto da importo e giorni di ritardo.
In base ai giorni di ritardo lo strumento individua una delle cinque fasce di ravvedimento (sprint, breve, intermedio, lungo e oltre un anno). Nella fascia sprint, fino a 14 giorni, la sanzione cresce in modo proporzionale ai giorni di ritardo; nelle fasce successive si applica una percentuale fissa sull'importo del tributo. Pagando prima si resta quindi in una fascia più favorevole.
Gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale con la formula importo × tasso × giorni di ritardo / 36.500, ovvero il calcolo pro rata giornaliero su base annua. Per il 2026 il tasso è pari all'1,60% (D.M. 10 dicembre 2025). Lo strumento utilizza questo tasso per l'intero periodo: se il ritardo attraversa più anni solari, gli interessi vanno ricalcolati con il tasso vigente in ciascun anno, ad esempio con il calcolo degli interessi legali.
Il totale è la somma di tributo, sanzione ridotta e interessi. Tutti gli importi sono arrotondati al centesimo di euro.
Tributo di 5.000,00 euro con scadenza il 16 gennaio 2026, pagato il 26 gennaio 2026. I giorni di ritardo sono 10, quindi la sanzione è proporzionale ai giorni: il calcolatore restituisce una sanzione di 41,65 euro e interessi di 2,19 euro (5.000 × 1,60% × 10 / 365). Totale da versare: 5.043,84 euro.
Tributo di 2.000,00 euro con scadenza il 16 marzo 2026, pagato il 30 aprile 2026. I giorni di ritardo sono 45 e la sanzione è a percentuale fissa: 27,78 euro. Gli interessi sono 3,95 euro (2.000 × 1,60% × 45 / 365). Totale da versare: 2.031,72 euro.
Tributo di 10.000,00 euro con scadenza il 16 gennaio 2026, pagato il 15 settembre 2026. I giorni di ritardo sono 242: la sanzione è di 312,50 euro e gli interessi di 106,08 euro. Totale da versare: 10.418,58 euro.
Gli esempi riproducono il risultato fornito dallo strumento con i parametri attualmente impostati e hanno finalità esemplificativa.
Una volta ottenuti gli importi, il versamento avviene con modello F24, nello stesso versamento per tributo, sanzione e interessi. Ogni voce va indicata con il codice tributo corretto, che dipende dal tipo di imposta regolarizzata e va verificato sulle indicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Per predisporre il modello si può usare il compilatore F24.
Il calcolatore non determina i codici tributo, non verifica che la violazione non sia già stata contestata e non gestisce le forme di ravvedimento speciale previste da specifiche disposizioni di legge. Va inoltre ricordato che la data di pagamento inserita è quella effettiva di versamento: un pagamento effettuato in un giorno diverso da quello simulato modifica sanzione e interessi.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026
Il calcolo ha finalità puramente indicativa e si basa sulle aliquote vigenti. Verificare sempre con il proprio commercialista prima di effettuare il versamento. AvvocaTool non si assume responsabilità per eventuali errori.