Inserisci capitale, data di maturazione del credito, data di deposito del ricorso e data di calcolo per ottenere gli interessi pre-causa e in corso di causa.
L'art. 1284, comma 4, del Codice Civile, introdotto dal D.L. 132/2014, prevede che dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il tasso di interesse legale applicabile ai crediti è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002).
In pratica, il tasso è pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Questa norma ha lo scopo di disincentivare la resistenza in giudizio dei debitori e di rendere più conveniente il pagamento spontaneo.
Il calcolo si articola in due fasi: gli interessi pre-causa, calcolati al tasso legale ordinario dalla data di maturazione del credito alla data di deposito del ricorso, e gli interessi in corso di causa, calcolati al tasso maggiorato dalla data del deposito alla data di calcolo.
Questo strumento è particolarmente utile per avvocati che devono quantificare la domanda giudiziale, predisporre atti di precetto o calcolare le somme dovute in sede di esecuzione forzata. Il calcolo tiene conto delle variazioni del tasso BCE e del tasso legale nel periodo di riferimento.
La norma si applica ai crediti di natura pecuniaria e non si applica quando il debitore ha proposto domanda riconvenzionale poi accolta. Il giudice può escluderne l'applicazione se ritiene la domanda manifestamente infondata.
Ultimo aggiornamento: aprile 2026
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