Calcola la pena finale applicando aggravanti e attenuanti alla pena base. Inserisci la pena edittale e le circostanze per ottenere il calcolo secondo l'art. 63 c.p.
Il calcolo della pena è un'operazione fondamentale nella pratica penalistica. Il giudice, partendo dalla pena base individuata all'interno della cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice (art. 133 c.p.), applica gli aumenti e le diminuzioni derivanti dalle circostanze aggravanti e attenuanti secondo le regole stabilite dall'art. 63 del codice penale. Questo strumento di AvvocaTool consente di simulare il calcolo in modo rapido.
Per effettuare il calcolo, inserisci la pena base (in anni e mesi di reclusione o multa) e aggiungi le circostanze aggravanti e attenuanti con le relative percentuali di aumento o diminuzione. Lo strumento applica le modifiche nell'ordine corretto previsto dal codice penale e mostra il risultato finale della pena calcolata.
Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) consentono al giudice una diminuzione fino a un terzo della pena. Il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) comporta la diminuzione di un terzo della pena. La continuazione (art. 81 c.p.) prevede un aumento fino al triplo della pena base. La recidiva (art. 99 c.p.) comporta aumenti variabili: fino a un terzo per la recidiva semplice, fino alla metà per quella aggravata e fino a due terzi per quella reiterata.
Il calcolatore lavora su una pena detentiva espressa in anni, mesi e giorni. Per eseguire le operazioni converte tutto in giorni (un anno vale 365 giorni, un mese 30 giorni), applica le circostanze una alla volta e riconverte il risultato in anni, mesi e giorni. Ogni circostanza ha un tipo, a testo libero (ad esempio il riferimento all'articolo), e una percentuale compresa tra 0 e 100; le voci prive di tipo vengono ignorate. La percentuale proposta per default è 33,33%, cioè un terzo.
L'ordine è fisso: prima tutte le aggravanti, poi tutte le attenuanti. Ogni percentuale è calcolata sulla pena risultante dal passaggio precedente e la variazione è arrotondata al giorno. Il risultato non scende mai sotto zero. L'esito mostra la pena base, la pena dopo le aggravanti, la pena dopo le attenuanti, la pena finale e il dettaglio di ogni singola variazione.
Per calcolare una riduzione di pena si inserisce la diminuzione come attenuante, indicando la percentuale corrispondente: 33,33% per un terzo, 50% per la metà, 66,67% per due terzi. È il caso tipico del rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Attenzione al cumulo: poiché le diminuzioni si applicano in sequenza, ciascuna sulla pena già ridotta, due riduzioni di un terzo lasciano circa il 44,4% della pena di partenza, non un terzo.
L'aumento si inserisce come aggravante con la relativa percentuale. La prima aggravante opera sulla pena base, le successive sulla pena già aumentata. Poiché ogni singola percentuale non può superare 100, un aumento complessivo fino al triplo, come quello previsto dall'art. 81 c.p. per la continuazione, si ottiene inserendo più voci: ad esempio 100% e 50% portano la pena base a tre volte il suo valore. La quantificazione dell'aumento per ciascun reato satellite resta una valutazione del giudice: lo strumento si limita ad applicare la percentuale indicata.
Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) consente l'applicazione su richiesta di una pena diminuita fino a un terzo. Per simulare il calcolo, si parte dalla pena del reato più grave, si inseriscono gli eventuali aumenti per la continuazione o per le aggravanti e le attenuanti riconosciute, quindi si aggiunge come ultima attenuante la riduzione per il patteggiamento, fino a 33,33%. La pena finale così ottenuta può essere confrontata con i limiti di accesso al rito e con le soglie della sospensione condizionale. Lo strumento non verifica i presupposti di ammissibilità né le eventuali preclusioni.
Il calcolatore applica le percentuali che inserisci: non conosce le cornici edittali dei singoli reati, non effettua il giudizio di bilanciamento tra circostanze (art. 69 c.p.), non distingue le circostanze ad effetto speciale e non gestisce la pena pecuniaria. Il risultato è una simulazione utile per orientare la valutazione, che resta di competenza del professionista e dell'autorità giudicante.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026
Il calcolo è puramente indicativo e non tiene conto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. né dei limiti edittali. AvvocaTool non si assume responsabilità per eventuali errori.