Il calcolo dei termini processuali civili segue le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c. e dalla L. 742/1969 (come modificata dal DL 132/2014 conv. L. 162/2014, che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dal precedente 1 agosto - 15 settembre all'attuale 1 - 31 agosto).
Regole principali (art. 155 c.p.c.)
- Dies a quo: il giorno iniziale (dies a quo) non si computa mai nel calcolo del termine (art. 155, comma 1, c.p.c.)
- Proroga automatica: se il termine scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, e prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo (art. 155, comma 5, c.p.c.)
- Sospensione feriale: dal 1 al 31 agosto di ogni anno i termini processuali sono sospesi; i giorni compresi in questo periodo non si computano (art. 1 L. 742/1969)
- Termini a giorni liberi: si escludono dal conteggio sia il dies a quo sia il dies ad quem; si contano solo i giorni intermedi lavorativi
- Termini a giorni di calendario: si contano tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi, con esclusione del solo periodo di sospensione feriale
Come usare lo strumento
Per calcolare un termine processuale con AvvocaTool:
- Inserisci la data di decorrenza (giorno della notifica, comunicazione o evento dal quale decorre il termine)
- Indica il numero di giorni del termine
- Seleziona la tipologia: giorni di calendario o giorni liberi
- Indica se si applica la sospensione feriale dei termini
- Premi il pulsante di calcolo per ottenere la data di scadenza
Quali sono le eccezioni alla sospensione feriale?
La sospensione feriale dei termini non si applica ai seguenti procedimenti (art. 3 L. 742/1969):
- Procedimenti cautelari
- Convalida di sfratto e licenza
- Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
- Procedimenti di adozione e affidamento
- Procedimenti per alimenti
- Procedimenti per l'adozione di provvedimenti d'urgenza (art. 700 c.p.c.)
- Cause di lavoro e previdenza (art. 409 c.p.c.)
Come si calcolano i termini a mesi e anni?
Quando il termine e fissato in mesi o anni, la scadenza cade nel giorno corrispondente del mese successivo (o dell'anno successivo). Se il mese di scadenza non ha il giorno corrispondente (es. 31 in un mese di 30 giorni), il termine scade l'ultimo giorno del mese (art. 155, comma 4, c.p.c.). Anche in questi casi si applica la proroga automatica se il termine scade in giorno festivo.
Quali sono i riferimenti normativi?
- Art. 155 c.p.c. - Computo dei termini
- Art. 152 c.p.c. - Termini legali e giudiziari
- L. 742/1969 - Sospensione feriale dei termini processuali
- DL 132/2014 (conv. L. 162/2014) - Riduzione del periodo di sospensione feriale
- Art. 2963 c.c. - Computo dei termini di prescrizione