Inserisci l'attivo realizzato è il passivo accertato per calcolare il compenso del curatore fallimentare secondo il DM 25/01/2012 n. 30.
Il compenso del curatore fallimentare è disciplinato dal DM 25 gennaio 2012, n. 30, che ha sostituito le precedenti tariffe. Il decreto stabilisce che il compenso si calcola in percentuale sia sull'attivo realizzato sia sul passivo accertato, con aliquote decrescenti per scaglioni di importo.
Il compenso sull'attivo realizzato remunera l'attività di liquidazione dei beni del fallito, mentre il compenso sul passivo accertato compensa il lavoro di verifica dei crediti e formazione dello stato passivo. Le due componenti si sommano per determinare il compenso complessivo.
Il decreto prevede un minimo garantito a tutela del curatore nelle procedure di modesto valore. Al compenso si aggiunge un rimborso forfetario delle spese generali. Il tribunale può aumentare o ridurre il compenso in relazione alla complessità della procedura, al numero dei creditori e alla durata del fallimento.
Questo strumento è utile per curatori che devono stimare il proprio compenso, per i comitati dei creditori che devono esprimere parere sulla liquidazione e per i giudici delegati che devono provvedere alla determinazione del compenso in sede di chiusura del fallimento.
Ultimo aggiornamento: aprile 2026
Il calcolo ha finalità puramente indicativa. Il compenso effettivo è liquidato dal tribunale. AvvocaTool non si assume responsabilità per eventuali errori.