Calcola l'anticipo del Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'art. 2120, commi 6-11, del codice civile. Verifica i requisiti (8 anni di servizio), l'importo massimo richiedibile (70%) è la tassazione separata.
L'anticipo del TFR e un diritto del lavoratore subordinato previsto dall'art. 2120, commi 6-11, del codice civile, come introdotto dalla L. 297/1982. Consente di ottenere in anticipo una parte del Trattamento di Fine Rapporto maturato, prima della cessazione del rapporto di lavoro, per far fronte a specifiche esigenze personali e familiari.
Per poter richiedere l'anticipo del TFR è necessario aver maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. L'anticipo può essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva (art. 2120, comma 10, c.c.).
L'anticipo non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta (art. 2120, comma 6, c.c.). Il TFR maturato si calcola come somma delle quote annue accantonate:
Anticipo max = (Retribuzione annua / 13,5) x anni servizio x 70%
L'art. 2120, comma 8, c.c. prevede che l'anticipo può essere concesso per:
Alcuni CCNL prevedono causali aggiuntive, come la ristrutturazione della casa di abitazione o l'estinzione di mutui ipotecari.
L'anticipo del TFR è soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986). L'aliquota applicata e quella media IRPEF calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base del reddito di riferimento, e non l'IRPEF progressiva ordinaria. Questo regime fiscale agevolato riconosce la natura pluriennale del reddito.
Inserisci la retribuzione annua lorda, gli anni di servizio, la percentuale desiderata (massimo 70%), il motivo della richiesta, eventuali anticipi già percepiti e l'aliquota media IRPEF. Lo strumento verifica i requisiti e calcola l'anticipo lordo, l'imposta e l'anticipo netto spettante.
Ultimo aggiornamento: aprile 2026
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