Inserisci l'importo totale delle spese condominiali e i millesimi della tua unità immobiliare per calcolare la quota a tuo carico.
Le spese condominiali vengono ripartite tra i condomini secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 del Codice Civile. Il criterio principale è quello dei millesimi di proprietà, ovvero la quota proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell'intero edificio, che è convenzionalmente espresso in 1.000 millesimi (art. 1118 c.c.).
Il calcolo della quota condominiale in base ai millesimi è una proporzione semplice:
Lo strumento qui sopra applica esattamente questa formula con calcoli decimali precisi e arrotondamento al centesimo di euro: inserisci l'importo totale e i millesimi della tua unità e ottieni la quota in euro e la percentuale corrispondente.
Esempio 1. Il condominio approva una spesa di 12.000 € per la manutenzione del tetto. Un appartamento ha 85 millesimi di proprietà generale: 12.000 × 85 / 1.000 = 1.020,00 €, pari all'8,50% della spesa.
Esempio 2. La spesa annuale per amministrazione e pulizia ammonta a 4.800 € e l'unità ha 62,5 millesimi: 4.800 × 62,5 / 1.000 = 300,00 €, cioè il 6,25% del totale.
Esempio 3. Per un intervento da 7.500 € su un'unità da 120 millesimi la quota è 7.500 × 120 / 1.000 = 900,00 € (12,00%).
L'art. 1123 c.c. stabilisce che le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se un servizio è destinato a servire i condomini in misura diversa, la spesa è ripartita in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Se le cose comuni servono solo una parte dell'edificio, le spese gravano soltanto sui condomini che ne traggono utilità.
Per le scale e gli ascensori l'art. 1124 c.c. prevede una ripartizione mista: metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. L'art. 1125 c.c. disciplina soffitti, volte e solai, mentre l'art. 1126 c.c. regola i lastrici solari di uso esclusivo, con un terzo della spesa a carico di chi ne ha l'uso e due terzi a carico degli altri condomini.
Le spese condominiali si dividono in ordinarie (pulizia, illuminazione delle parti comuni, ascensore, compenso dell'amministratore, assicurazione) e straordinarie (ristrutturazioni, rifacimento della facciata, sostituzione degli impianti). Molti condomini adottano più tabelle millesimali: generale, scale, ascensore, riscaldamento. In questi casi la quota di una singola spesa si calcola con i millesimi della tabella pertinente a quella voce, non con quelli generali.
Lo strumento non seleziona la tabella al posto dell'utente: calcola la quota applicando i millesimi inseriti. Per la spesa di riscaldamento, ad esempio, basta inserire l'importo ripartito secondo la tabella di riscaldamento e i millesimi riportati per la propria unità in quella tabella. Per le spese di scale o ascensore si procede allo stesso modo con i millesimi della relativa tabella. Il risultato resta indicativo: la ripartizione effettiva è quella approvata dall'assemblea e contenuta nel regolamento e nei prospetti dell'amministratore.
La tabella millesimale viene redatta da un tecnico (geometra, architetto o ingegnere) tenendo conto di parametri come superficie dell'unità, altezza del piano, esposizione, luminosità, affaccio e destinazione d'uso. Gli errori nella determinazione dei valori possono essere corretti nei casi e con le maggioranze previsti dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile; per la verifica del caso concreto è opportuno rivolgersi a un professionista.
Lo strumento calcola la quota di una singola spesa in base ai millesimi inseriti, su una tabella con base 1.000. Non redige tabelle millesimali, non distingue tra proprietario e inquilino e non contabilizza i consumi individuali di riscaldamento: per queste ripartizioni è necessario consultare i prospetti dell'amministratore e, se serve, un professionista.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026
Il calcolo ha finalità puramente indicativa. La ripartizione effettiva dipende dalle tabelle millesimali approvate e dal regolamento condominiale. AvvocaTool non si assume responsabilità per eventuali errori.